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Procedura per il ritrovamento di fauna selvatica

  • Se vi imbattete in un piccolo di animale selvatico (mammifero o uccello) apparentemente abbandonato NON RACCOGLIETELO PER PORTARLO A CASA. Portare via dal bosco o dai campi un piccolo animale selvatico significa spesso condannarlo a morte o ad una vita in recinto o in voliera, perché rilasciare in natura un piccolo allevato in cattività è molto difficile. I piccoli di questi animali trascorrono i primi giorni di vita nascosti e immobili nella vegetazione, al sicuro dai predatori. Non sono stati abbandonati dalla madre, che, rimanendo nelle immediate vicinanze, si limita a sorvegliarli e ad avvicinarsi solo per alimentarli. Dunque, raccogliere uno di questi animali significa strapparlo alle cure dei genitori, sicuramente più valide del più esperto e attento veterinario.
  • Sottrarre alla natura un piccolo di fauna selvatica è un atto sanzionabile penalmente. La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (art. 21 lettera O) e la Legge Regionale Toscana n.3/94 (art. 32) proibiscono e puniscono – anche con sanzioni penali – la sottrazione, la detenzione, l’acquisto e la vendita di uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
ANIMALI FERITI O IN DIFFICOLTA’
  1. Qualsiasi animale selvatico ferito, anche se apparentemente innocuo, può essere pericoloso, quindi vanno immediatamente chiamate le autorità preposte al recupero.
  2. Il recupero e soccorso degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà (incidentati, feriti, avvelenati, debilitati) è di competenza della Regione Toscana che ha stipulato apposite Convenzioni con i Centri di recupero della fauna selvatica presenti in Toscana Per Livorno occorre contattare il Centro recupero uccelli marini e acquatici (Cruma) della  Lipu – Lega italiana protezione uccelli sezione Toscana telefono 0586 400226
  3. Occorre sapere che:
  • l’animale potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo, prima di intervenire, contattare il Centro di recupero;
  • gli animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi se toccati o raccolti o trasportati;
  • secondo la legge regionale n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica “omeoterma”. Ma in caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti e che sia consegnato entro 24 ore ai Centri di recupero.

INCIDENTE STRADALE: CHE FARE?
  • Indossare il giubbotto rifrangente: se non ci sono feriti, spostare il veicolo sul margine della strada
  • Richiedere un intervento delle autorità preposte al soccorso: il conducente ha l’obbligo di assicurare un tempestivo intervento (art. 189 CdS)
  • Avvicinarsi con precauzione agli animali feriti (soprattutto se di grosse dimensioni), perché potrebbero spaventarsi e reagire.