Categorie
Procedure

Procedure animali in difficoltà

  1. Cercare di mettere in sicurezza l’animale (ad esempio, se si trova sulla carreggiata stradale, spostarlo di lato o meglio in zona limitrofa);
  2. Chiamare immediatamente la Polizia Municipale del Comune e segnalare l’evento e chiedere che intervengano subito sul posto per verificare il ritrovamento: si deve procedere qualificandosi, dando il proprio nome e cognome, indicando il luogo preciso del ritrovamento e chiedendo nome e cognome o, in alternativa, il numero di matricola dell’agente che risponde al telefono. E’ importante conoscerlo per eventuale esposto per omissione atti d’ufficio.
  3. Se rispondono che al momento non possono intervenire, insistere perché intervengano, anche rivolgendosi al 112 e chiedendo intervento dei Carabinieri, ai quali va spiegata la situazione e detto che la polizia municipale rifiuta di intervenire.
  4. Idem, se rispondono che non sono tenuti ad intervenire. Finché non viene accertato che l’animale è di proprietà di qualcuno, il Comune è tenuto ad intervenire per il recupero e per le spese per la visita e le cure (Legge 281/1991 e Legge regionale toscana n. 59/2009, Delibera Giunta Regionale Toscana n°943 del 6.10.2015 “Linee Guida per l’Istituzione del Soccorso Animali” in caso di incidenti stradali).
  5. Fare presente che il Comune ha l’obbligo di intervenire perché è il Comune che si deve fare carico per legge degli animali vaganti sul territorio e che il mancato intervento può provocare la morte dell’animale in difficoltà; l’omesso intervento comporta una responsabilità a carico della persona che si è rifiutata di intervenire.
  6. Informare immediatamente anche la nostra Associazione quanto accaduto (ai recapiti info@animalproject.org; gruppo Facebook)
Occorre tenere presente che:
  • se si decide di agire senza dare preventivo avviso ai vigili e portando l’animale dal veterinario, il Comune vi risponderà sicuramente che l’animale in questione non è più considerato come randagio, ma sotto la custodia di chi lo ha soccorso e portato in clinica, che quindi dovrà sostenere le spese delle prestazioni effettuate dal medico.
  • l’articolo 189 comma 9 bis del codice della strada stabilisce che anche se non si è coinvolti nell’incidente è necessario prestare pronto soccorso all’animale ferito , quindi accertarsi dello stato di salute dell’animale: “9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311”
Categorie
Procedure

Procedura per il ritrovamento di fauna selvatica

  • Se vi imbattete in un piccolo di animale selvatico (mammifero o uccello) apparentemente abbandonato NON RACCOGLIETELO PER PORTARLO A CASA. Portare via dal bosco o dai campi un piccolo animale selvatico significa spesso condannarlo a morte o ad una vita in recinto o in voliera, perché rilasciare in natura un piccolo allevato in cattività è molto difficile. I piccoli di questi animali trascorrono i primi giorni di vita nascosti e immobili nella vegetazione, al sicuro dai predatori. Non sono stati abbandonati dalla madre, che, rimanendo nelle immediate vicinanze, si limita a sorvegliarli e ad avvicinarsi solo per alimentarli. Dunque, raccogliere uno di questi animali significa strapparlo alle cure dei genitori, sicuramente più valide del più esperto e attento veterinario.
  • Sottrarre alla natura un piccolo di fauna selvatica è un atto sanzionabile penalmente. La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (art. 21 lettera O) e la Legge Regionale Toscana n.3/94 (art. 32) proibiscono e puniscono – anche con sanzioni penali – la sottrazione, la detenzione, l’acquisto e la vendita di uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
ANIMALI FERITI O IN DIFFICOLTA’
  1. Qualsiasi animale selvatico ferito, anche se apparentemente innocuo, può essere pericoloso, quindi vanno immediatamente chiamate le autorità preposte al recupero.
  2. Il recupero e soccorso degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà (incidentati, feriti, avvelenati, debilitati) è di competenza della Regione Toscana che ha stipulato apposite Convenzioni con i Centri di recupero della fauna selvatica presenti in Toscana Per Livorno occorre contattare il Centro recupero uccelli marini e acquatici (Cruma) della  Lipu – Lega italiana protezione uccelli sezione Toscana telefono 0586 400226
  3. Occorre sapere che:
  • l’animale potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo, prima di intervenire, contattare il Centro di recupero;
  • gli animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi se toccati o raccolti o trasportati;
  • secondo la legge regionale n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica “omeoterma”. Ma in caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti e che sia consegnato entro 24 ore ai Centri di recupero.

INCIDENTE STRADALE: CHE FARE?
  • Indossare il giubbotto rifrangente: se non ci sono feriti, spostare il veicolo sul margine della strada
  • Richiedere un intervento delle autorità preposte al soccorso: il conducente ha l’obbligo di assicurare un tempestivo intervento (art. 189 CdS)
  • Avvicinarsi con precauzione agli animali feriti (soprattutto se di grosse dimensioni), perché potrebbero spaventarsi e reagire.
Categorie
Procedure

Procedura per il ritrovamento dei cani vaganti

  1. Valutare preliminarmente la eventuale pericolosità del cane per poterlo avvicinare;
  2. Cercare di metterlo in sicurezza (ad esempio, se si trova sulla carreggiata stradale, spostarlo di lato o meglio in zona limitrofa); non caricare il cane in macchina per spostarlo altrove o per condurlo dai vigili;
  3. Chiamare la Polizia Municipale del Comune per segnalare il ritrovamento e chiedere che intervengano immediatamente per la lettura del microchip: si deve procedere qualificandosi, dando il proprio nome e cognome, indicando il luogo preciso e chiedendo nome e cognome o, in alternativa, numero di matricola dell’agente che risponde al telefono. E’ importante conoscerlo per eventuale esposto per omissione atti d’ufficio;
  4. Se dicono che al momento non possono intervenire o suggeriscono di lasciare il cane libero perché “tanto rientra a casa da solo” insistere perché intervengano, anche rivolgendosi al 112 e chiedendo intervento dei Carabinieri, ai quali va spiegata la situazione e detto che la polizia municipale rifiuta di intervenire;
  5. Fare presente che il Comune ha l’obbligo di intervenire per recuperare i cani vaganti (art. 29 Legge Regionale Toscana 59/2009) e che il mancato intervento può provocare incidenti stradali o comunque costituire un pericolo per la circolazione stradale oltre che per il cane; l’omesso intervento comporta una responsabilità a carico della persona che si è rifiutata di intervenire.
  6. Comunicare anche alla nostra Associazione quanto accaduto (ai recapiti 349/5634330; info@animalproject.org)