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Procedura per il ritrovamento di fauna selvatica

  • Se vi imbattete in un piccolo di animale selvatico (mammifero o uccello) apparentemente abbandonato NON RACCOGLIETELO PER PORTARLO A CASA. Portare via dal bosco o dai campi un piccolo animale selvatico significa spesso condannarlo a morte o ad una vita in recinto o in voliera, perché rilasciare in natura un piccolo allevato in cattività è molto difficile. I piccoli di questi animali trascorrono i primi giorni di vita nascosti e immobili nella vegetazione, al sicuro dai predatori. Non sono stati abbandonati dalla madre, che, rimanendo nelle immediate vicinanze, si limita a sorvegliarli e ad avvicinarsi solo per alimentarli. Dunque, raccogliere uno di questi animali significa strapparlo alle cure dei genitori, sicuramente più valide del più esperto e attento veterinario.
  • Sottrarre alla natura un piccolo di fauna selvatica è un atto sanzionabile penalmente. La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (art. 21 lettera O) e la Legge Regionale Toscana n.3/94 (art. 32) proibiscono e puniscono – anche con sanzioni penali – la sottrazione, la detenzione, l’acquisto e la vendita di uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
ANIMALI FERITI O IN DIFFICOLTA’
  1. Qualsiasi animale selvatico ferito, anche se apparentemente innocuo, può essere pericoloso, quindi vanno immediatamente chiamate le autorità preposte al recupero.
  2. Il recupero e soccorso degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà (incidentati, feriti, avvelenati, debilitati) è di competenza della Regione Toscana che ha stipulato apposite Convenzioni con i Centri di recupero della fauna selvatica presenti in Toscana Per Livorno occorre contattare il Centro recupero uccelli marini e acquatici (Cruma) della  Lipu – Lega italiana protezione uccelli sezione Toscana telefono 0586 400226
  3. Occorre sapere che:
  • l’animale potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo, prima di intervenire, contattare il Centro di recupero;
  • gli animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi se toccati o raccolti o trasportati;
  • secondo la legge regionale n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica “omeoterma”. Ma in caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti e che sia consegnato entro 24 ore ai Centri di recupero.

INCIDENTE STRADALE: CHE FARE?
  • Indossare il giubbotto rifrangente: se non ci sono feriti, spostare il veicolo sul margine della strada
  • Richiedere un intervento delle autorità preposte al soccorso: il conducente ha l’obbligo di assicurare un tempestivo intervento (art. 189 CdS)
  • Avvicinarsi con precauzione agli animali feriti (soprattutto se di grosse dimensioni), perché potrebbero spaventarsi e reagire.
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Procedure

Procedura per il ritrovamento dei cani vaganti

  1. Valutare preliminarmente la eventuale pericolosità del cane per poterlo avvicinare;
  2. Cercare di metterlo in sicurezza (ad esempio, se si trova sulla carreggiata stradale, spostarlo di lato o meglio in zona limitrofa); non caricare il cane in macchina per spostarlo altrove o per condurlo dai vigili;
  3. Chiamare la Polizia Municipale del Comune per segnalare il ritrovamento e chiedere che intervengano immediatamente per la lettura del microchip: si deve procedere qualificandosi, dando il proprio nome e cognome, indicando il luogo preciso e chiedendo nome e cognome o, in alternativa, numero di matricola dell’agente che risponde al telefono. E’ importante conoscerlo per eventuale esposto per omissione atti d’ufficio;
  4. Se dicono che al momento non possono intervenire o suggeriscono di lasciare il cane libero perché “tanto rientra a casa da solo” insistere perché intervengano, anche rivolgendosi al 112 e chiedendo intervento dei Carabinieri, ai quali va spiegata la situazione e detto che la polizia municipale rifiuta di intervenire;
  5. Fare presente che il Comune ha l’obbligo di intervenire per recuperare i cani vaganti (art. 29 Legge Regionale Toscana 59/2009) e che il mancato intervento può provocare incidenti stradali o comunque costituire un pericolo per la circolazione stradale oltre che per il cane; l’omesso intervento comporta una responsabilità a carico della persona che si è rifiutata di intervenire.
  6. Comunicare anche alla nostra Associazione quanto accaduto (ai recapiti 349/5634330; info@animalproject.org)